Tribunale di Pisa – Sezione Lavoro, Sent. N. 413 del 15.11.2019
Il Tribunale di Pisa ha dichiarato l’inammissibilità delle domande volte all’accertamento della mancanza d’idonea giustificazione del licenziamento, della violazione dell’obbligo di repêchage e della violazione dei criteri di scelta, laddove le stesse domande sono state introdotte per la prima volta solo nel procedimento di opposizione ex Rito Fornero, a fronte di un’impugnativa di licenziamento in cui era stato prospettato solo il motivo ritorsivo e discriminatorio del recesso datoriale.
Infatti, la speciale disciplina dell’invalidità del licenziamento, regolata secondo rigidi termini perentori, non consente al Giudice di rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella che doveva essere tempestivamente eccepita dalla parte.