0609.2023

ONERE PROBATORIO NELL’AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO – ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO

Il Tribunale di Bari con sentenza N. 1450/2023 del 21.04.2023  ha confermato che nella domanda di ingiustificato arricchimento, l’attore ha l’onere di provare, tra l’altro, un “arricchimento effettivo”, potendo, comunque consistere anche in un risparmio di spesa precisando che alle carenze di allegazione e di prova non può supplire il potere di valutazione equitativa del danno, attribuito al giudice dall’art. 1226 c.c., presupponendo questo, per un verso, che il danneggiato abbia preventivamente assolto agli oneri probatori posti a suo carico e, per altro verso, che il preciso ammontare del danno sia impossibile o estremamente difficile da provare.

Pertanto il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva del convenuto patrocinato dal Prof. Avv. Zecca ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento, essendo inammissibile, per difetto di residualità e, in ogni caso, sfornita di prova.