1304.2023

Nullità delle Fideiussioni Omnibus – Competenza della sezione della Sezione Specializzata in materia di imprese – Rilevabilità d’ufficio

Con Ordinanza emessa in data 02.04.2023 nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificato ai danni del fideiussore (patrocinato dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca), il Tribunale di Lecce ha confermato che per le domande relative all’accertamento della nullità delle fideiussioni c.d. omnibus in contrasto all’art. 2, comma 2 lett. a) della c.d. Legge Antitrust n. 287/1990, è competente inderogabilmente la Sezione Specializzata in materia di imprese.

La pronuncia di merito è conforme all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 10/03/2021, n. 6523 con la quale è stato affermato che ai sensi del D. Lgs. n. 168 del 2003art. 3D.Lgs. 27/06/2003, n. 168, 3. (Competenza per materia delle sezioni specializzate) le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287art. 33, comma 2″ e “d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione Europea. Tale competenzaper materia attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’Abi, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata.

Trattandosi di eccezione di incompetenza per materia inderogabile, la stessa è rilevabile d’ufficio dal Giudice.