Illegittima la contestazione disciplinare sollevata nei confronti di un docente universitario senza alcuna previa verifica istruttoria dei fatti non adeguatamente assunti a base della contestazione (per giunta generica).
Tar Abbruzzo- Sezione distaccata di Pescara, Sent. n.146 del 22.04.2020 -illegittimità-
Il Tar Abbruzzo ha accolto il ricorso avverso la contestazione disciplinare sollevata nei confronti di un professore universitario, difeso nell’occasione dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca e dal Prof. Avv. Michele Dionigi, in quanto il procedimento disciplinare è stato attivato in assenza dell’ obbligatoria e preventiva istruttoria con accertamento dei fatti da addebitare specificamente, istruttoria che avrebbe quantomeno dovuto accertare la chiarezza e la materialità dei fatti addebitati, istruttoria che dimostrasse almeno “…omissis…la chiarezza e la materialità dei fatti addebitati, potendosi rinviare alla sede geli accertamenti successivi solo la valutazione circa la consapevolezza o meno dell’incolpato….omissis…”.