Irrilevanza della gravità dell’inadempimento in caso di eccezione ex art. 1460 cc
Corte di Appello di Bari, sentenza n. 86/2019
In riforma della sentenza di primo grado, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc sollevata dall’appellante, difesa dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, per contrastare la domanda attrice chiedendone il rigetto, appare fondata e non contraria a buona fede. Infatti “…omissis…E’ stato autorevolmente ritenuto che in astratto, ai sensi dell’art. 1460 c.c. può essere eccepito anche un inadempimento di scarsa importanza, perché il requisito della gravità dell’inadempimento, regolato dall’art. 1455, non costituisce un elemento richiesto, salvo che in concreto siffatta eccezione non risulti contraria al canone della buona fede. Sicché anche un inadempimento di poca importanza può legittimare l’opposizione dell’eccezione. Quando sia eccepito l’inesatto adempimento, peraltro, è sufficiente che l’eccipiente alleghi l’inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte l’onere della prova contraria. L’eccipiente, cioè, dovrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento mentre sarà il creditore agente a dover dimostrare il proprio adempimento (V. Cass. n. 23759/16 ed in precedenza Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 13674/2006 e Cass. S.U. n. 13533/2001).
Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, Avvocato civilista in Bari