
STRAINING – TRATTI CARATTERIZZANTI E RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO
Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro Catania con sentenza n. 5620 pubblicata il 13.12.2024, accogliendo la tesi difensiva del Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca ha ritenuto non provata ed infondata la domanda spiegata dal lavoratore ricorrente relativa all’accertamento di comportamenti integranti lo straining ed asseritamente posti in essere dai superiori gerarchici.
Il Tribunale dapprima ha richiamato il concetto di straining delineato dalla Corte di Cassazione che, rapportandolo a quello di mobbing ha affermato che “…omissis…“lo “straining” è una forma attenuata di “mobbing”, cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicché la prospettazione solo in appello di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e qualificati “mobbing”, non integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., costituendo entrambi comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 luglio 2018, n. 18064); nello stesso senso si è affermato che lo straining è pur sempre sempre “riconducibile all’art. 2087 cod. civ., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta” (Cass. 29 marzo 2018 n. 7844, Cass. 10 luglio 2018 n. 18164, Cass. 23 maggio 2022 n.16580, Cass. 11 novembre 2022 n. 33428; Cass. 19 ottobre 2023, n. 29101/ord., secondo la quale occorre assegnare “valore dirimente al rilievo dell’ambiente lavorativo stressogeno quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2087 c.c.”)…omissis…”.
Tuttavia, precisa ancora il Tribunale, in applicazione dei principi generali, l’onere della prova in punto di mobbing – e di straining (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 ottobre 2019, n. 24883) – grava sul solo lavoratore (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 24 ottobre 2007, n. 22305; Cass. Civ., Sez. Lav., 29 settembre 2005, n. 19053) che, nel caso di specie, “…omissis… non ha in alcun modo fornito prova neanche del fatto che i singoli episodi sono connotati da una gravità tale da poter essere fonte di responsabilità ex art. 2087 c.c. con conseguente rigetto dell’ulteriore domanda di accertamento dello straining….omissis…”.