0701.2025

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – SOPRAVVENUTA CARENZA DELL’INTERESSE SOSTANZIALE ALLA LITE

Il Tribunale di Bari con Sentenza n. 4834/2024 pubbl. il 28/11/2024, in accoglimento delle tesi difensive del Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, ha ribadito che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, in conseguenza di  un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.

La cessazione della materia del contendere  può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).

Il Giudice, tuttavia, è chiamato a esaminare in ogni caso la domanda ai fini della decisione in punto di condanna alle spese di lite.