1612.2024

MOBBING – TRATTI CARATTERIZZANTI E RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO

Il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro Catania con sentenza n. 5620 pubblicata il 13.12.2024, accogliendo la tesi difensiva del Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca ha ritenuto non provata ed infondata la domanda spiegata dal lavoratore ricorrente relativa all’accertamento di comportamenti mobbizzanti asseritamente posti in essere dai superiori gerarchici.

Il tribunale preliminarmente ha richiamato il concetto di mobbing delineato dalla giurisprudenza precisando che consiste in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico “…omissis…sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica , da cui può conseguire la mortificazione e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, sono pertanto rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico – fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio…omissis…” (cfr. Cass. n. 11547/2015 che richiama Cass. n. 3785/2009; 17698/2014; 22893/2008; 4774/2006).

Richiamando la predetta ricostruzione della fattispecie il Tribunale ha quindi precisato che “…omissis…il tratto caratterizzante il mobbing è rappresentato dalla sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro volta ad emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Da ciò consegue che la condotta mobbizzante deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti e/o atti che rivelano l’asserito intento persecutorio diretto ad emarginare il dipendente, non rilevando mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento del rapporto lavorativo…omissis…”.

Tuttavia, precisa ancora il Tribunale, in applicazione dei principi generali, l’onere della prova in punto di mobbing – e di straining (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 ottobre 2019, n. 24883) – grava sul solo lavoratore (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 24 ottobre 2007, n. 22305; Cass. Civ., Sez. Lav., 29 settembre 2005, n. 19053) che, nel caso di specie, “…omissis… non ha fornito prova concreta della finalità persecutoria, per cui la domanda di condanna del datore di lavoro per mobbing con correlativa richiesta di risarcimento del danno deve essere rigettata, mancando in nuce la condotta lesiva…omissis…”.