2911.2024

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLE PERSONE GIURIDICHE – POTERE RAPPRESENTATIVO CONSULTABILE DAGLI ATTI SOGGETTI A PUBBLICITÀ LEGALE

IL Tribunale di Bari con Sentenza n. 4834/2024 pubblicata il 28/11/2024, in accoglimento della tesi difensiva del Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, ha rigettato l’eccezione di nullità della comparsa di costituzione del convenuto per asserito difetto di rappresentanza del legale rappresentante e dello ius postulandi del suo difensore poiché, oltre alla prova esistente in atti del provvedimento autorizzativo di conferimento di incarico al difensore da parte dell’Organo statutariamente competente e della relativa procura alle liti, ha confermato il principio in forza del quale  ove sia possibile   verificare il potere rappresentativo dell’ente consultando gli atti soggetti a pubblicità legale il difetto di rappresentanza deve essere provato da chi lo eccepisce. .

Il Tribunale ha dunque aderito all’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (cfr. fra tante 20596/2007) in base al quale ‘in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa’.