Trasferimento di lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Onere della prova delle ragioni tecniche-produttive-organizzative.
Il datore di lavoro non è tenuto a operare, a monte del trasferimento, una valutazione comparativa delle posizioni di tutti gli altri dipendenti che preferenzialmente potrebbero essere trasferiti. Il datore di lavoro, in armonia con un principio di insindacabilità delle scelte datoriali, non è tenuto a provare la inevitabilità della scelta del lavoratore concretamente trasferito.
In sede di procedimento ex art. 700 cpc la prova fornita della esistenza delle sole ragionevoli cause del provvedimento di trasferimento esclude la sussistenza del “fumus” della illegittimità del provvedimento. Il Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento delle tesi difensive della Società patrocinata dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca ha dunque dichiarato la legittimità del trasferimento e rigettato la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento di trasferimento.