CARATTERE SUSSIDIARIO DELL’AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO – INAMMISSIBILITÀ
Il Tribunale di Bari (in linea con l’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione N. 529/2014) ha confermato che l’azione di ingiustificato arricchimento, a norma dell’art. 2042 c.c., costituisce uno strumento di carattere sussidiario, azionabile, purché il pregiudizio patito non sia tutelabile, secondo una valutazione da effettuarsi in astratto, da altre azioni tipiche, previste dall’ordinamento.
In accoglimento delle difese promosse dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, dunque, il Tribunale di Bari con sentenza 2023 ha ribadito che l’inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento è, altresì, prevista, nell’ipotesi in cui l’asserito danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica che tuttavia si è prescritta.