Prescrizione della domanda di risarcimento del danno derivante dallo spoglio violento – Dies a quo – Illecito aquiliano
Il Tribunale di Bari con sentenza N. 1450/2023 del 21.04.2023 ha confermato la sussumibilità del danno derivante dallo spoglio nell’ambito dell’illecito aquiliano con conseguente applicabilità, alla domanda di risarcimento, del termine quinquennale di prescrizione.
Con la pronuncia di merito in commento, il Tribunale di Bari ha dato continuità all’orientamento della Suprema Corte a mente del quale “la domanda di risarcimento del danno consistente nella diminuzione patrimoniale sofferta per il tempo in cui si è protratto lo spoglio o la turbativa del possesso, avendo contenuto possessorio, può essere proposta congiuntamente all’azione di reintegra o di manutenzione del possesso; es-sa, tuttavia, non rimane soggetta alla preclusione annuale di cui all’art. 1168 c.c., trovando applicazione, in tema di illecito extracontrattuale, il termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c.” (Cass. 20875/2005).
Il Tribunale di Bari, inoltre, ha precisato che in forza del combinato disposto degli artt. 2947 c.c. e 2935 c.c., il termine di decorrenza della prescrizione deve essere individuato non nella data effettiva di verificazione del danno, bensì dal momento a partire dal quale, manifestandosi all’esterno il fatto dannoso, il danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, avvalendosi dell’ordinaria diligenza (richiamando in motivazione Cass. 4899/2016; Cass. 4683/2020).
La Corte di merito, dunque, in accoglimento della eccezione sollevata dal convenuto nella domanda di risarcimento del danno – patrocinato dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca – ha dichiarato la stessa prescritta essendo decorsi oltre cinque anni dal momento in cui si era manifestato all’esterno l’evento dannoso che avrebbe prodotto il danno lamentato, evento conosciuto dall’attore o che avrebbe dovuto conoscere in base all’ordinaria diligenza.