Misure cautelari personali – attualità della esigenza cautelare – necessità
Ordinanza n. 37/2021 del 07.10.2021 – Tribunale di L’Aquila – Sez. per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale
Il Tribunale di L’Aquila in sede di riesame ha affermato che la misura della interdizione dall’esercizio di pubblico ufficio non è sostenuta da attualità delle esigenze cautelari ove, trascorsi due anni (sulla valutazione del c.d. “tempo silente” Cass. 16357/2021) dalla contestata realizzazione delle condotte addebitate poste a base della misura, non siano intervenute ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità sociale e sia anzi mutato l’atteggiamento dell’imputato.
In ragione di quanto sopra, il Tribunale di L’Aquila con l’Ordinanza in parola ed in accoglimento della specifico motivo di appello proposto dal Prof. Avv. Zecca, ha riformato integralmente l’Ordinanza applicativa della misura interdittiva della sospensione dell’ufficio pubblico, revocando con effetto immediato la misura interdittiva.