2707.2021

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta – principio della domanda cautelare

Ordinanza n. 24/2021 del 26.07.2021 – Tribunale Ordinario di Chieti

Il Tribunale di Chieti, in sede di riesame, ha affermato che il vincolo reale sul profitto derivante dal reato deve essere misurato entro il perimetro della domanda cautelare proposta dal PM secondo il capo di imputazione cristallizzato nella richiesta di rinvio a giudizio .

L’ insegnamento di   Cass. SU. 8388/2009,  stabilmente riproposto (Cass. 25453/2015)  dalla giurisprudenza di legittimità,   vuole che  la materia delle  misure cautelari sia personali sia reali obbedisca al principio della domanda (formulata dal PM).

Il Tribunale di Chieti accogliendo lo specifico motivo di riesame presentato dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca ha parzialmente riformato il decreto di sequestro preventivo pronunziato dal GIP presso il Tribunale di Chieti riducendo fortemente l’ammontare della somma sequestrata e disponendo il dissequestro e la immediata restituzione all’avente diritto dell’importo sequestrato in eccedenza alla domanda del PM.

In ragione di quanto sopra, il Tribunale di Chieti con l’Ordinanza in parola ed in accoglimento dello specifico motivo di riesame proposto dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, ha riformato parzialmente il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta emesso dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, riducendone fortemente il quantum del provvedimento cautelare, disponendone il dissequestro con immediata restituzione all’avente diritto del restante importo (per circa 4/5) illegittimamente sequestrato.