1504.2021
Imposta sui redditi – le plusvalenze derivate da cessione del diritto di superficie, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile, non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo
Suprema Corte di Cassazione – Ordinanza n. 2238/21
La Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 2238/2021 ha rigettato il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, per inammissibilità e infondatezza del motivo, a favore della parte controricorrente difesa anche dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, affermando il principio secondo il quale, in materia di imposta sui redditi, le plusvalenze derivate da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile, non è soggetta a tassazione come reddito diverso ex art. 81 (ora 67) co. 1^ lett. b) o l) del DPR 22/12/1986 n.917 qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo.