1101.2021

Richiesta della curatela fallimentare che coltiva le ragioni del fallito, intesa a ottenere la rimessione in termini per il deposito di memorie ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c. – Rigetto sul presupposto che si tratti di successione nel processo

Corte d’Appello di Lecce – sentenza n. 5/2021

La Corte d’Appello di Lecce, in sede di rinvio (determinato da accoglimento del ricorso per cassazione patrocinato dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca contro sentenza di appello n. 503/2014) ha rigettato la richiesta della Curatela del Fallimento di rimessione in termini per il deposito di memorie ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c. (Curatela del fallimento succeduta nella posizione del fallito e dunque non suscettibile di assumere la diversa posizione di interventore ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c.). La Corte di Appello di Lecce ha così affermato il principio per il quale l’intervento dispiegato dalla curatela fallimentare nel processo a suo tempo promosso dal fallito non integra una ipotesi di intervento del terzo nel processo, ma una ipotesi di successione nel processo a seguito del venir meno della parte originaria – dichiarata fallita- per perdita della sua capacità processuale. In sostanza la Curatela subentra nella medesima posizione dell’attore fallito senza maturare, per causa dell’intervento, un diritto a rimessione in termini.