Commissione di Disciplina – Organo giustizia interno – Ricorso – mancanza di prova – rigetto –
Commissione di Disciplina- Bari, Prot. n. 505/2020
Il socio di un prestigioso Circolo cittadino proponeva ricorso alla Commissione di Disciplina, Organo di giustizia interno, al fine di sentir comminare ad altri due soci del medesimo Sodalizio una sanzione disciplinare assumendo che questi avessero espresso in una chat di gruppo non ufficiale, delle opinioni di carattere asseritamente “diffamatorio” in ordine ad una vicenda di interesse sociale.
La Commissione di Disciplina ha rigettato il ricorso rilevando che le frasi contestate non presentavano alcun contenuto lesivo del decoro, dell’immagine, dell’onorabilità e del prestigio del ricorrente, ma rappresentavano semplici scambi di opinioni tra partecipanti, ancorché espressi con toni sarcastici, ironici ed irridenti, espressione del bagaglio culturale proprio dei convenuti.
Il carattere “diffamatorio” denunziato dal ricorrente, dunque, era semplicemente frutto di sue “personali interpretazioni” e, difatti, afferma la Commissione Disciplinare che: “… omissis…qualora il ricorrente si fosse sentito offeso e diffamato nella sua persona, sarebbe stato più utile e proficuo, per far valere i suoi diritti, una denuncia in sede penale contro i presunti responsabili, che gli avrebbero reso giustizia…omissis…”.