Art. 96 III co. c.p.c.: nessuna prova del danno subito ma necessaria solo mala fede o colpa grave
Tribunale di Bari, III sez. civile, ordinanza del 23.01.2018
L’art. 96 III co. C.p.c. introduce un meccanismo di natura risarcitoria e sanzionatoria, ed è predisposto allo scoraggiamento dell’abuso del processo ed a preservare la funzionalità del sistema giustizia. In tale ottica per l’applicazione della norma in questione non è necessaria la prova del danno subito dalla controparte, essendo la stessa condizionata unicamente all’accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Pertanto il Giudice può applicare d’ufficio l’art. 96, III co. c.pc in presenza, in capo al destinatario della condanna, dei presupposti previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell’art. 96 c.p.c., ossia della mala fede o della colpa grave, con la differenza che non è necessario provare il danno subito dalla controparte, nel caso di specie difesa dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca.
Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, Avvocato civilista in Puglia.