Illecito disciplinare e il principio della tempestiva contestazione
Cass. Sez Un. del 27/11/2012 n. 30985
Dato il principio della tempestività della contestazione, nelle ipotesi in cui sia accertata la sussistenza dell’illecito disciplinare posto a base del licenziamento, ma questo non sia stato preceduto da tempestiva contestazione, si è fuori dalla previsione di applicazione della tutela reale nella forma attenuata di cui al quarto comma del novellato art. 18 dello Statuto dei lavoratori (estesa anche all’ipotesi in cui al comma 7 concernente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo) che è, invece contemplata per il caso di licenziamento ritenuto gravemente infondato in considerazione dell’accertata insussistenza (o manifesta insussistenza per l’ipotesi in cui al citato settimo comma) del fatto.