0112.2017

Ammissibile il recesso del datore di lavoro allorché il lavoratore in malattia presti la propria opera altrove

Cass. civ. Sez. lavoro, 19/09/2017, n. 21667

La condotta del lavoratore che, usufruendo del periodo di malattia, svolga attività lavorativa altrove è idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. A nulla rileva l’onerosità o meno della prestazione corrisposta, essendo sufficiente il sol fatto che questi abbia simulato la propria malattia o che abbia pregiudicato il suo rientro in azienda.

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