0607.2017
La nullità del contratto di Swap in caso di mancanza del contratto – quadro
Tribunale di Bari, Sentenza n. 2406 del 10 maggio 2017
Il contratto “Swap” va considerato nullo, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate, ove manchi in giudizio la prova della effettiva stipula del contratto-quadro, il quale deve contenere le norme generali che regolano il rapporto volte a tutelare il risparmiatore. Per effetto della accertata nullità, i pagamenti effettuati dalla cliente, difesa dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, costituiscono indebito oggettivo e determinano un diritto alla restituzione, al netto delle somme incassate in virtù del medesimo contratto, costituendo anch’esse indebito oggettivo.
Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, parere legale in Bari.