Riunione di giudizi in caso di identità soggettiva o oggettiva: per una gestione più efficiente del procedimento
Tribunale di Bari, ordinanza del 13.06.2017
Non si ha riunione di giudizi in caso di diversità di oggetto, di riti, di fasi e di identità soggettiva, in quanto ne conseguirebbe una difficile gestione e non pronta soluzione dei procedimenti.
Così è stato statuito dal Tribunale di Bari con ordinanza del 13.06.2017, il quale ha ritenuto “…omissis…che le diverse fasi in cui i giudizi da riunire si trovano, il diverso oggetto specifico di ciascuno di essi, la mancanza di totale identità soggettiva, la diversità dei riti cui gli stessi sono sottoposti sconsiglia la riunione anche sotto il profilo della mera opportunità, giacché un siffatto provvedimento renderebbe i procedimenti non solo di difficile gestione ma anche di non pronta soluzione, mentre la relativa semplicità delle questioni in diritto prospettate ne consente la pronta definizione allo stato degli atti, ovvero anche in difetto di ulteriori acquisizioni probatorie”.
Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, Avvocato civilista in Bari.