“Obbligo di repêchage: onere probatorio e divieto di discriminazione”, in Il diritto dei lavori, Anno VII n. 2, settembre 2013
Nota all’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro del 28 febbraio – 23 maggio 2013 n. 12810, con la quale è stato statuito che “L’onere che grava sul datore di lavoro in merito all’impossibilità di riassorbire il dipendente consentendogli di mantenere le stesse mansioni deve intendersi contenuto nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto delle contrapposte deduzioni delle parti e delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie della singola vicenda esaminata, dovendo il giudice del merito valutare sul piano concreto l’incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo aziendale; lo stesso lavoratore a questi fini è tenuto a fornire elementi utili a individuare la esistenza di realtà idonee a una sua possibile diversa collocazione.”
Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, Avvocato in Puglia.